La Sagra dell' Ammisca 2011


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Statuto

Chi Siamo

STATUTO

TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - E' costituita una associazione denominata "AMICI PER BRACIGLIANO". L'associazione ha sede in Bracigliano (SA), Via Nazario Sauro, nr. 71. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 - L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
Essa ha Io scopo dì promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e scientifico, al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini.
Art. 3 - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Art. 4 - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo.
TITOLO II - I Soci
Art. 5 - Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, di età non inferiore ad anni 18. Potranno essere soci, inoltre, enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
Art. 6 L'ammissione dei soci avviene a richiesta degli interessati. L'acccttazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dall' 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
Art 7. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art. 8. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi tre mesi prima dello scadere dell'anno;
b) per delibera di esclusione del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci;
e) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno.
TITOLO III - L'assemblea dei soci
Art. 9. L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nel luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel secondo semestre di ogni anno, per approvare il rendiconto economico e finanziario, lo stato patrimoniale, bilancio consuntivo e preventivo e deliberare su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci mediante avviso affisso presso la sede dell ' Associazione.
Art. 10. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio, potrà rappresentare non più di due soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che-rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di dieci giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque Sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 11. Non è ammessa alcuna partecipazione temporanea alla vita associativa. All'interno dell'associazione vi sarà uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
Art. 12. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio. L'assemblea dei soci è sovrana.
Art. 13. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in sua
mancanza, dal Vice Presidente; in loro mancanza, da altra persona scelta tra i consiglieri
presenti, in mancanza anche di questi ultimi, dal socio-più anziano iscritto.
Il presidente designa un Segretario dell'Assemblea, il quale provvede a redigere un verbale della riunione. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
1 verbali delle assemblee, con eventuali allegati, saranno affissi presso la sede dell'associazione, per almeno dieci giorni.
Art. 14. I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3 .
Art. 15. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresantano non meno di un quarto degli iscritti.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente gomma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presentì o rappresentati.
Art. 16. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di cinque e non più di undici consiglieri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. H consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo prowederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due quarti, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. La eleggibilità, da parte dell'assemblea, dell'organo amministrativo è libera.
Art. 17. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e* le
responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi
a norma dell'art. 3;
f) redige i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico e
finanziario e lo stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci per
l'approvazione,
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme di modalità;
h) nomina e revoca dirigenti, funzionali ed impiegati ed emana ogni provvedimento
riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procure.
Art. 18. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed un cassiere, che durano in carica per l'intera durata del consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte all'anno.
Art. 19. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno due quarti dei consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico e finanziario, saranno affissi presso la sede dell'Associazione
per almeno dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo rimane a disposizione dei soci per eventuali chiarimenti.
Art. 20. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
La firma sugli atti di normale amministrazione è conferita anche al vicepresidente..
Art. 21. Il cassiere è tenuto a rispettare i termini e le modalità di investimento patrimoniale stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il cassiere, ogni fine anno redigerà apposito consuntivo contenente tutte le entrate e le uscite di cassa con l'obbligo di fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio Direttivo ed in sede di Assemblea, ai relativi soci che ne fanno richiesta.
Art. 22. Nessuna uscita dì cassa è consentita se non previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Il cassiere è autorizzato ad effettuare spese mediante esborsi di cassa, non di rilevante importo, che si inquadrano in un contesto di ordinaria amministrazione dell'associazione, considerata la necessità e/o l'urgenza del momento, fornendo motivi, spiegazioni e relativa documentazione in sede consiliare.
Art. 23. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.
TITOLO IV II patrimonio
Art. 24. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione;
b) quote annuale di associazione;
e) proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi; d) contributi volontari, lasciti, donazioni.
Art. 25. Prima del 15 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare della quota di associazione per l'anno successivo.

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